Art. 2
In vigore dal 3 ott 1931
Con successivo decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sarà provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Livorno e di Collesalvetti in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 luglio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 83. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-07-29;1152#art-2