Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 3 ott 1931
Con successivo decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sarà provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Livorno e di Collesalvetti in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 312, foglio 83. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-07-29;1152#art-2