Art. 2

In vigore dal 13 ago 2017
La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o l'atto di constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un mese dalla denuncia dei contratti in vigore e, per le Aziende di nuova costituzione, entro sei mesi dalla data della definitiva apertura all'esercizio della linea. Tale termine può essere prorogato di non oltre tre mesi, su richiesta di una delle Associazioni stipulanti, sentita l'altra Associazione interessata, dall'autorità presso cui deve essere depositato il contratto collettivo. Nella prima applicazione del presente decreto i contratti collettivi di lavoro devono essere stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ferma restando la facoltà di proroga indicata nel comma precedente.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
  • Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-rd-2

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