Art. 3

In vigore dal 13 ago 2017
In caso di mancato accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le Associazioni sindacali interessate hanno l'obbligo di deferire le vertenze, non oltre il decimo giorno dalla data del verbale che dà atto del mancato accordo, all'organo corporativo centrale competente e, in difetto, al Ministero delle corporazioni, pel tentativo di risoluzione amichevole previsto dall'° capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563. Il tentativo presso il Ministero delle corporazioni è effettuato con l'intervento di rappresentanti del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili). Fallito il tentativo ed ove le parti non abbiano contestualmente alla contestazione della mancata composizione amichevole della controversia, deferito all'organo corporativo competente la facoltà di emanare le norme indicate nell' della legge 3 aprile 1926, n. 563, le Associazioni sindacali hanno l'obbligo di proporre domanda per la decisione della controversia, alla competente Magistratura del lavoro, entro il termine di giorni 15 dalla data del verbale di mancata composizione amichevole. Entro ugual termine debbono le Associazioni sindacali promuovere ricorso alla Magistratura del lavoro nei casi di ricusata pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell' del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno in cui la comunicazione del rifiuto a cura dell'autorità competente sia loro pervenuta. Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi o le norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attivazione, i contratti e le norme scaduti.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
  • Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-rd-3

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Art. 3 Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. — Testo vigente | Portale Normativo