Codice di procedura penale-art. 221 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Codice di procedura penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. IArt. 221 AbrogatoQualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziariaIn vigore dal 16 dic 2010Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoCodice di procedura penale-art. 221 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399#art-cdp-221