Art. 221 · Qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria
Codice di procedura penaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo ISez. I

Art. 221

Abrogato644 / 719

Qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria

In vigore dal 16 dic 2010
Codice di procedura penale- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399#art-cdp-221