Art. 4
In vigore dal 23 apr 1930
Con decreto del Ministro per la giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno dettate le norme eventualmente occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 25. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-22;275#art-4