Art. 1

In vigore dal 23 apr 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, istituita presso la Cassa depositi e prestiti con la legge 12 dicembre 1907, n. 755, è soppressa col 1° gennaio 1930 e il relativo patrimonio al 31 dicembre 1929 sarà trasferito al conto corrente esistente presso l'anzidetta Cassa depositi e prestiti denominato «Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno». Al fondo medesimo saranno devolute le ritenute per pensione mensilmente eseguite sugli stipendi degli impiegati nella misura del 6 per cento, nonché i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dal relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-22;275#art-1

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