Art. 1
In vigore dal 23 apr 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, istituita presso la Cassa depositi e prestiti con la legge 12 dicembre 1907, n. 755, è soppressa col 1° gennaio 1930 e il relativo patrimonio al 31 dicembre 1929 sarà trasferito al conto corrente esistente presso l'anzidetta Cassa depositi e prestiti denominato «Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno».
Al fondo medesimo saranno devolute le ritenute per pensione mensilmente eseguite sugli stipendi degli impiegati nella misura del 6 per cento, nonché i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dal relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-22;275#art-1