Art. 2

In vigore dal 13 lug 1930
Nella prima applicazione del presente decreto, è in facoltà del Ministro per l'aeronautica di fissare il termine di non oltre due anni entro il quale il commissario straordinario, di cui al precedente articolo, potrà provvedere alla riorganizzazione e al funzionamento dell'Aero Club d'Italia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Balbo - Grandi - Mosconi - De Bono - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 297, foglio 98. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-16;833#art-2

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