Art. 1

In vigore dal 13 lug 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452, che costituisce in ente morale l'Aero Club d'Italia; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per le colonie e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Al R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452, che costituisce in ente morale l'Aero Club d'Italia, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 3 è abrogato; b) l'art. 8 è sostituito dal seguente: « Qualora l'Aero Club d'Italia non possa per qualsiasi motivo funzionare, il Ministro per l'aeronautica provvede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione. In tal caso l'amministrazione dell'Aero Club è assunta da un commissario straordinario che, nello spazio di non oltre sei mesi, deve provvedere alla ricostituzione degli organi normali dell'ente »; c) il contributo del Ministero dell'aeronautica, a favore dell'Aero Club d'Italia, di cui all'art. 9, è fissato in annue L. 400.000 per la durata di un triennio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-16;833#art-1

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