Art. 1
In vigore dal 13 lug 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452, che costituisce in ente morale l'Aero Club d'Italia;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per le colonie e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Al R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452, che costituisce in ente morale l'Aero Club d'Italia, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 3 è abrogato;
b) l'art. 8 è sostituito dal seguente:
« Qualora l'Aero Club d'Italia non possa per qualsiasi motivo funzionare, il Ministro per l'aeronautica provvede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione. In tal caso l'amministrazione dell'Aero Club è assunta da un commissario straordinario che, nello spazio di non oltre sei mesi, deve provvedere alla ricostituzione degli organi normali dell'ente »;
c) il contributo del Ministero dell'aeronautica, a favore dell'Aero Club d'Italia, di cui all'art. 9, è fissato in annue L. 400.000 per la durata di un triennio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-16;833#art-1