Art. 5
In vigore dal 1 gen 1930
Le domande di condono potranno essere inoltrate non oltre sessanta giorni dalla data del presente decreto per punizioni già inflitte e non oltre sessanta giorni dalla notificazione delle punizioni da infliggersi, in seguito, però sempre, a mancanze commesse dal l° gennaio 1929 a tutto il 31 dicembre 1929.
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