Art. 2

In vigore dal 1 gen 1930
Il condono di cui all' viene accordato su decisione insindacabile ed inappellabile del Ministro competente, con particolare riguardo ai militari decorati di almeno una medaglia di argento al valor militare e ai promossi per merito di guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-01;2#art-2

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