Art. 2
In vigore dal 1 nov 1929
Il presente decreto entrerà in vigore nei termini indicati dall'art. 170 della Convenzione di cui sopra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, Il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 193. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-08-16;1680#art-2