Art. 1
In vigore dal 1 nov 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Piena ed intera esecuzione è data, nel Regno e nelle Colonie, alla Convenzione sanitaria internazionale, con un Annesso e un Protocollo di firma, stipulati fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 21 giugno 1926.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-08-16;1680#art-1