Art. 3
In vigore dal 4 lug 1929
Il Ministro per le finanze è autorizzato di apportare con suo decreto negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-14;960#art-3