Art. 3

In vigore dal 4 lug 1929
Il Ministro per le finanze è autorizzato di apportare con suo decreto negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-14;960#art-3

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Art. 3 Norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilita' e grande trasformazione dei fabbricati militari. — Testo vigente | Portale Normativo