Art. 1
In vigore dal 4 lug 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1931, col quale a datare dal 1° luglio 1926 vennero assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare;
Visto il R. decreto n. 2653 in data 1° novembre 1928 recante disposizioni per l'applicazione del R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, riguardante il collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del Genio militare;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A datare dal 1° luglio 1929 l'Amministrazione dei lavori pubblici provvederà ai servizi di seguito indicati:
a) progetti, direzione, esecuzione, contabilità, e collaudo dei lavori relativi a nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere, esclusi i lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari, la costruzione di opere di fortificazione con le relative strade, di depositi di esplosivi e di munizioni, di stabilimenti di produzione di materiale bellico, per i quali provvederà il Genio militare;
b) pratiche di contenzioso per i lavori di cui alla prima parte della lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-14;960#art-1