Testo unico
Art. 4
Abrogato(Art. 3 della legge 15 luglio 1188, n. 5546, serie 3ª; art. 8 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 2691, convertito nella legge 28 dicembre 1927, n. 2587, secondo comma).
In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-04-25;967#art-tu-4