Testo unico

Art. 1

Abrogato

(Art. 1 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 5 della legge 4 maggio 1898, n. 169; articoli 1 e 2 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).

In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-04-25;967#art-tu-1

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