Art. 3

In vigore dal 17 mag 1929
Il prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni della riunione dei comuni di Paladina e Sombreno e provvederà altresì, in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con l', al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra l'ampliato comune di Paladina e quelli di Almenno San Bartolomeo e Valbrembo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 283, foglio 214. - Ferzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-21;589#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo