Art. 3
In vigore dal 17 mag 1929
Il prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni della riunione dei comuni di Paladina e Sombreno e provvederà altresì, in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con l', al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra l'ampliato comune di Paladina e quelli di Almenno San Bartolomeo e Valbrembo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 214. - Ferzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-21;589#art-3