Art. 1

In vigore dal 17 mag 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . I comuni di Paladina e Sombreno sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo «Paladina».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-21;589#art-1

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