Art. 2

In vigore dal 20 mar 1929
È approvato l'unito statuto della Fondazione anzidetta. Il Capo del Governo, Ministro proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 281, foglio 194. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-28;192#art-2

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Art. 2 Istituzione in Roma ed erezione in ente morale della « Fondazione nazionale Figli del Littorio », e approvazione del relativo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo