Art. 1
In vigore dal 20 mar 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'opportunità di istituire in Roma una Fondazione nazionale avente per fine l'assistenza fisica e spirituale ai figli di Italiani all'estero;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita in Roma ed eretta in ente morale ad ogni effetto di legge la « Fondazione nazionale Figli del Littorio » alla quale sono applicabili tutte le disposizioni di favore vigenti per le istituzioni analoghe.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-28;192#art-1