Art. 1

In vigore dal 20 mar 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Ritenuta l'opportunità di istituire in Roma una Fondazione nazionale avente per fine l'assistenza fisica e spirituale ai figli di Italiani all'estero; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Roma ed eretta in ente morale ad ogni effetto di legge la « Fondazione nazionale Figli del Littorio » alla quale sono applicabili tutte le disposizioni di favore vigenti per le istituzioni analoghe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-28;192#art-1

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