Art. 2

In vigore dal 15 nov 1928
Il titolo del capo I del regolamento sulle comunicazioni senza filo approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924 è modificato come in appresso: «Capo I. «Disposizioni di carattere generale». Al capo I suddetto viene inoltre apportata l'aggiunta che segue: Servizio di radiotelegrafia circolare. Art. 21. S'intende per servizio di radiotelegrafia circolare quello che viene effettuato per mezzo di stazioni radioelettriche destinate a comunicare al pubblico o a speciali abbonati per mezzo di segnali telegrafici notizie di interesse generale e di carattere commerciale. Per la concessione di tali stazioni radiotelegrafiche trasmittenti e riceventi valgono tutte le norme stabilite nel capo I del presente regolamento, salvo per quanto concerne i canoni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Ciano - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 277, foglio 150. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-03;2295#art-2

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Art. 2 Modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radioaudizione circolare, approvate coi Regi decreti 10 luglio 1924, n. 1226, e 13 agosto 1926, n. 1559. — Testo vigente | Portale Normativo