Art. 2
In vigore dal 15 nov 1928
Il titolo del capo I del regolamento sulle comunicazioni senza filo approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924 è modificato come in appresso:
«Capo I.
«Disposizioni di carattere generale».
Al capo I suddetto viene inoltre apportata l'aggiunta che segue:
Servizio di radiotelegrafia circolare.
Art. 21.
S'intende per servizio di radiotelegrafia circolare quello che viene effettuato per mezzo di stazioni radioelettriche destinate a comunicare al pubblico o a speciali abbonati per mezzo di segnali telegrafici notizie di interesse generale e di carattere commerciale.
Per la concessione di tali stazioni radiotelegrafiche trasmittenti e riceventi valgono tutte le norme stabilite nel capo I del presente regolamento, salvo per quanto concerne i canoni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 150. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-03;2295#art-2