Art. 1
In vigore dal 15 nov 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito in legge il 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 56 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1559;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;
Riconosciuta la necessità di emanare in sostituzione delle norme regolamentari approvate con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1559, per i servizi di radiotelegrafia e di radioaudizione circolare, delle nuove disposizioni per l'attuazione del R. decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2207, e di aggiungere al capo I del regolamento approvato con R. decreto numero 1226 del 10 luglio 1924 le norme che si riferiscono al servizio di radiotelegrafia circolare;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste e telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Le modificazioni ed aggiunte al regolamento sulle comunicazioni senza filo approvate con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1559, sono abrogate e sostituite con le norme per i servizi di radioaudizione circolare annesse al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-03;2295#art-1