Art. 3
In vigore dal 25 set 1928
All'Alto Commissario per la provincia di Napoli è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla determinazione delle condizioni dell'unione dei comuni di Arienzo e di San Felice a Cancello, nonché al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Arienzo-San Felice, Santa Maria a Vico e Maddaloni in dipendenza della variazione di circoscrizioni disposta col secondo comma dell'.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 29. - Casati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-03;1991#art-3