Art. 1
In vigore dal 21 dic 1946
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I comuni di Arienzo e di San Felice a Cancello sono riuniti in unico Comune denominato «Arienzo-San Felice».
La frazione San Marco, ora pertinente ai comuni di San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e Maddaloni, nonché una zona di territorio di quest'ultimo Comune sono aggregate al comune di Santa Maria a Vico.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 427, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i comuni di Arienzo e San Felice a Cancello, riuniti in unico Comune, denominato Arienzo San Felice, in virtu' del presente decreto, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del medesimo decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-03;1991#art-1