Art. 1

In vigore dal 21 dic 1946
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . I comuni di Arienzo e di San Felice a Cancello sono riuniti in unico Comune denominato «Arienzo-San Felice». La frazione San Marco, ora pertinente ai comuni di San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e Maddaloni, nonché una zona di territorio di quest'ultimo Comune sono aggregate al comune di Santa Maria a Vico.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 427, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i comuni di Arienzo e San Felice a Cancello, riuniti in unico Comune, denominato Arienzo San Felice, in virtu' del presente decreto, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-08-03;1991#art-1

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