Art. 2

In vigore dal 14 ago 1928
Il presente decreto entrerà in vigore a datare dal deposito delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 274, foglio 258. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1723#art-2

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Art. 2 Approvazione della Convenzione relativa alla schiavitu', stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 25 settembre 1926. — Testo vigente | Portale Normativo