Art. 2
In vigore dal 14 ago 1928
Il presente decreto entrerà in vigore a datare dal deposito delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 258. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1723#art-2