Art. 1
In vigore dal 14 ago 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per la marina, di concerto col Ministro per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa alla schiavitù, stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 25 settembre 1926.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1723#art-1