RegolamentoCapo X

Art. 162

In vigore dal 3 ago 1928
Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese che riguardano gli stipendi, il contributo al Monte pensioni e gli altri assegni, che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano al personale insegnante delle scuole elementari dipendenti dal Provveditorato agli studi, nonché concorsi ad enti, che mantengono scuole a sgravio, viene eseguito dalla Regia tesoreria a mezzo di contabilità speciali, da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento. A tale scopo le singole sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate ad aprire un conto corrente intestato al provveditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-162

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