Art. 162
RegolamentoCapo X

Art. 162

333 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese che riguardano gli stipendi, il contributo al Monte pensioni e gli altri assegni, che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano al personale insegnante delle scuole elementari dipendenti dal Provveditorato agli studi, nonché concorsi ad enti, che mantengono scuole a sgravio, viene eseguito dalla Regia tesoreria a mezzo di contabilità speciali, da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento. A tale scopo le singole sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate ad aprire un conto corrente intestato al provveditore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-162