Art. 3

In vigore dal 29 mag 1928
Al prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare le condizioni delle unificazioni disposte con gli articoli precedenti, nonché di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Ripalta Cremasca e di Crema in dipendenza delle variazioni di circoscrizione di cui agli . Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 272, foglio 93. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-15;951#art-3

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