Art. 1

In vigore dal 29 mag 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . I comuni di Ripalta Guerina, Zappello e Ripalta Nuova, eccettuate le zone di territorio di quest'ultimo Comune indicate nell'articolo seguente, sono riuniti nell'unico Comune denominato « Ripalta Cremasca » con la sede municipale a Ripalta Nuova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-15;951#art-1

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