Art. 3

In vigore dal 19 mag 1928
Al prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Viterbo e Graffignano, e di Graffignano e Celleno, in dipendenza delle variazioni di circoscrizioni disposte con l', nonché di stabilire le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Bagnaia e San Martino al Cimino a quello di Viterbo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 272, foglio 10. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-09;866#art-3

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