Art. 1
In vigore dal 19 mag 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono disposte le seguenti modificazioni di circoscrizioni comunali in provincia di Viterbo:
a) al comune di Viterbo sono aggregati i comuni di Bagnaia, San Martino al Cimino e Grotte Santo Stefano, meno la parte di quest'ultimo Comune a nord del torrente Rigo;
b) al comune di Graffignano è aggregata la frazione Sipicciano del comune di Roccalvecce, nonché la parte del comune di Grotte Santo Stefano a nord del torrente Rigo;
c) al comune di Celleno sono aggregate le frazioni Roccalvecce e Sant'Angelo del comune di Roccalvecce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-09;866#art-1