Art. 1

In vigore dal 19 mag 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono disposte le seguenti modificazioni di circoscrizioni comunali in provincia di Viterbo: a) al comune di Viterbo sono aggregati i comuni di Bagnaia, San Martino al Cimino e Grotte Santo Stefano, meno la parte di quest'ultimo Comune a nord del torrente Rigo; b) al comune di Graffignano è aggregata la frazione Sipicciano del comune di Roccalvecce, nonché la parte del comune di Grotte Santo Stefano a nord del torrente Rigo; c) al comune di Celleno sono aggregate le frazioni Roccalvecce e Sant'Angelo del comune di Roccalvecce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-09;866#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo