Art. 3

In vigore dal 17 apr 1928
Il prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, stabilirà le condizioni dell'unione dei comuni di San Pietro d'Orzio, San Gallo, Fuipiano al Brembo e San Giovanni Bianco e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali fra quest'ultimo Comune e quello di San Pellegrino in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con l'. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a noma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 270, foglio 206. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-01;563#art-3

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