Art. 1
In vigore dal 17 apr 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I comuni di San Gallo, San Giovanni Bianco, San Pietro d'Orzio e Fuipiano al Brembo, eccettuate le zone di territorio indicate nell'articolo seguente, sono riuniti nell'unico comune di San Giovanni Bianco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-03-01;563#art-1