Art. 2

In vigore dal 24 ago 1928
Il presente decreto entrerà in vigore un anno dopo il deposito delle ratifiche da parte dell'Italia delle Convenzioni di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 274, foglio 170. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;1622#art-2

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Art. 2 Esecuzione della Convenzione internazionale per la circolazione automobilistica e della Convenzione internazionale per la circolazione stradale stipulate in Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 24 aprile 1926. — Testo vigente | Portale Normativo