Art. 1

In vigore dal 24 ago 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni internazionali, stipulate in Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 24 aprile 1926: 1° Convenzione internazionale relativa alla circolazione automobilistica, con gli Annessi A, B, C, D, E, F; 2° Convenzione internazionale relativa alla circolazione stradale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;1622#art-1

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