Art. 2
In vigore dal 17 feb 1928
I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 3. - Casati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-18;2717#art-2