Art. 1

In vigore dal 17 feb 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 65 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, portante norme per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162; Sentito l'Istituto centrale di statistica; Ritenuta l'opportunità, di stabilire i criteri per assicurare la raccolta delle notizie statistiche sulla produzione mineraria che gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a dare, a termini degli articoli 29 e 45 del sopra ricordato R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443; Udito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Primo Ministro, Capo del Governo; Abbiamo decretato e decretiamo: . Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'industria e delle miniere) e all'Istituto centrale di statistica, la quantità del materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che dai detti uffici siano impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-18;2717#art-1

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