Art. 1
In vigore dal 17 feb 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 65 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, portante norme per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno;
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;
Sentito l'Istituto centrale di statistica;
Ritenuta l'opportunità, di stabilire i criteri per assicurare la raccolta delle notizie statistiche sulla produzione mineraria che gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a dare, a termini degli articoli 29 e 45 del sopra ricordato R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Primo Ministro, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'industria e delle miniere) e all'Istituto centrale di statistica, la quantità del materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che dai detti uffici siano impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-18;2717#art-1