Art. 4
In vigore dal 3 nov 1927
Al prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'unione dei comuni di Villongo Sant'Alessandro e di Villongo San Filastro, nonché di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra il comune di Villongo e quello di Sarnico.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 72. - Sirovich.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-16;1856#art-4