Art. 4

In vigore dal 3 nov 1927
Al prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'unione dei comuni di Villongo Sant'Alessandro e di Villongo San Filastro, nonché di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra il comune di Villongo e quello di Sarnico. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 265, foglio 72. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-16;1856#art-4

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