Art. 2

In vigore dal 3 nov 1927
I comuni di Villongo Sant'Alessandro e di Villongo San Filastro sono riuniti in unico Comune denominato «Villongo».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-09-16;1856#art-2

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Art. 2 Distacco dal comune di Villongo Sant'Alessandro, e aggregazione a quello di Sarnico, delle frazioni Fosio, Castione, Rudello e Rocca, e riunione dei comuni di Villongo Sant'Alessandro e di Villongo San Filastro in un unico Comune denominato «Villongo». — Testo vigente | Portale Normativo