Art. 2

In vigore dal 11 ott 1927
Le condizioni di tale unione, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 264, foglio 146. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1704#art-2

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Art. 2 Riunione dei comuni di Bondione e di Fiumenero in un unico Comune denominato «Valbondione». — Testo vigente | Portale Normativo