Art. 1

In vigore dal 11 ott 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Veduta la nota in data 19 agosto 1927, n. 405143 del Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . I comuni di Bondione e di Fiumenero, in provincia di Bergamo, sono riuniti in un unico Comune denominato «Valbondione».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1704#art-1

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