Art. 2

In vigore dal 9 ott 1927
Le condizioni di tale unione, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 264, foglio 90. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-12;1648#art-2

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Art. 2 Riunione dei comuni di Esino Inferiore e di Esino Superiore in un unico Comune denominato Esino Lario. — Testo vigente | Portale Normativo