Art. 1

In vigore dal 9 ott 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Veduta la nota 18 luglio 1927, n. 403005, del Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . I comuni di Esino Inferiore e di Esino Superiore, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Esino Lario ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-12;1648#art-1

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