Art. 2
In vigore dal 3 ago 1927
Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Reggio Calabria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 60. - Ferretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-07;1195#art-2