Art. 1

In vigore dal 24 apr 1948
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . I comuni di Campo di Calabria, Cannitello, Cataforio, Catona, Fiumara, Gallico, Gallina, Podargoni, Pellaro, Rosali, Salice Calabro, Sambatello, Villa San Giovanni e Villa San Giuseppe sono aggregati al comune di Reggio Calabria. ---------------- AGGIORNAMENTIO La L. 29 dicembre 1932, n. 1711 ha disposto (con l', comma 1) che "Villa San Giovanni, Cannitello, Campo di Calabria e Fiumara, con i territori ad essi pertinenti all'entrata in vigore del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, sono staccati dal comune di Reggio Calabria e costituiti in unico comune con capoluogo e denominazione «Villa San Giovanni»". ---------------- AGGIORNAMENTIO Il D.Lgs. 15 marzo 1948, n. 304 ha disposto (con l', comma 1) che "Il comune di Fiumara, aggregato a quello di Reggio Calabria con il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195, e successivamente al comune di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-07;1195#art-1

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