Art. 2
In vigore dal 5 ago 1927
Con successivo decreto sarà provveduto alla separazione del patrimonio ed al reparto delle attività e passività dei due Comuni anzidetti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 81. - Ferretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-30;1216#art-2