Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 ago 1927
Con successivo decreto sarà provveduto alla separazione del patrimonio ed al reparto delle attività e passività dei due Comuni anzidetti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 262, foglio 81. - Ferretti.
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